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Statuto

Articolo 1. Costituzione, sede e durata

  1. É vigente un’Associazione senza scopo di lucro denominata “Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro” brevemente detta SIOMMMS.
  2. La sede legale della SIOMMMS è il Policlinico Borgo Roma, piazza L.A. Scuro, Verona. La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Articolo 2. Oggetto e Scopi

  • Scopi dell’Associazione, che non ha fini di lucro, sono:

a) promuovere la diffusione delle conoscenze nel campo dell’osteoporosi, del metabolismo minerale, e delle malattie dello scheletro attraverso congressi, riunioni e corsi di aggiornamento, anche tramite attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM, nonché favorire iniziative rivolte alla prevenzione e agli aspetti sociali di queste malattie;

b) favorire la formazione scientifica di giovani ricercatori ed il loro coinvolgimento nelle attività societarie; stimolare e valorizzare l’insegnamento delle malattie dello scheletro e del metabolismo minerale sia nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia che nelle classi di laurea e nelle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

c) favorire e stimolare il progresso degli studi sperimentali e clinici, lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica, nonché dei criteri di valutazione delle malattie metaboliche dell’osso;

d) promuovere ricerche in collaborazione tra vari gruppi italiani in stretta relazione con le varie Società scientifiche internazionali e nazionali interessate ai problemi del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro anche mediante la costituzione di coassociazioni; prevedere collaborazioni anche con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;

e) elaborare e proporre linee guida diagnostiche e terapeutiche nel campo delle malattie metaboliche dell’osso e del ricambio minerale, anche in collaborazione con altre Società Scientifiche interessate ai problemi del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro, l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche (F.I.S.M.); 

f) favorire la costituzione di Coordinatori o Rappresentanti regionali, ai sensi delle disposizioni vigenti riguardanti le Società scientifiche;

g) organizzare, possibilmente ogni anno, il Congresso Scientifico annuale aperto a tutti i Soci.

  • L’Associazione per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del presente articolo, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quelle sopra elencate in quanto integrative delle stesse.
  • La Società ed i suoi legali rappresentanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni, sono autonomi ed indipendenti. La Società non persegue direttamente né indirettamente attività a finalità sindacali o partitiche e non esercita attività imprenditoriali, né vi partecipa, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua e/o accessorie a quelle istituzionali. Prevede di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.
  • Inoltre finanzia le attività ECM attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei  criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Qualsiasi attività dell’Associazione verrà svolta in maniera autonoma ed indipendente e ciò a valere anche per i suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nel programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
  • La Società si dota di un proprio sito web aggiornato costantemente che rappresenta il mezzo ordinario sia delle comunicazioni di interesse generale che di quelle relative all’attività scientifica e educazionale.
  • Sul sito web verranno altresì pubblicati i bilanci preventivi e consuntivi non appena approvati dall’Assemblea dei Soci.

 

Articolo 3. Entrate e Patrimonio

  • Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote di iscrizione versate dai Soci nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

b) dai versamenti volontari dei Soci;

c) dalle libere offerte da parte di Enti Pubblici e Privati;

d) da qualsiasi bene mobile, immobile pervenuto per acquisto, lascito, donazione, devoluzione a seguito di scioglimento di enti aventi fini analoghi o per qualsiasi altro titolo;

e) dall’utilizzo economico occasionale del Copyright di eventuali Riviste societarie;

f) dai proventi della gestione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché ad esse accessorie in quanto integrative delle stesse.

  • Gli utili e gli avanzi della gestione, nonché fondi e riserve, non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento, operino nel medesimo ambito della SIOMMMS.
  • Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell’Associazione.
  • I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati alla SIOMMMS.

 

Articolo 4. Categorie di Soci e loro ammissione

  1. L’Associazione si compone di Soci Ordinari e Onorari; possono essere ammessi, quali Soci Ordinari, i medici ed i ricercatori che attraverso la loro attività scientifica, professionale e/o culturale, abbiano dimostrato di operare nei settori rappresentati dalla SIOMMMS, senza discriminazioni in relazione al luogo di lavoro, all’appartenenza o meno al Servizio Sanitario Nazionale o personali.
  2. La domanda di ammissione firmata individualmente deve pervenire alla Segreteria della Società e deve essere corredata da: a) curriculum vitae; b) presentazione di 2 (due) membri dell’Associazione.
  3. Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, al quale compete di accettarle o meno. Possono essere nominati Soci Onorari medici e ricercatori stranieri che abbiano raggiunto chiara fama internazionale. I Soci Onorari sono nominati dall’Assemblea a maggioranza, su proposta unanime del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali e partecipano alla vita scientifica della SIOMMMS. I Soci Onorari non hanno diritto di voto all’interno dell’Assemblea. Possono esprimere un parere consultivo all’interno dell’Assemblea ed essere invitati ad esprimere un parere consultivo dal Consiglio Direttivo, dalla Commissione Scientifica, dal Comitato Scientifico. Possono presentare gli aspiranti Soci che domandino di essere ammessi all’interno della Società.
  4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.
  5. Dell’acquisizione o della perdita della qualifica di Socio, dovrà essere fatta annotazione sull’apposito “libro Soci” redatto e conservato dal Segretario Generale.

 

Articolo 4-bis. Affiliazione

  1. L’Associazione ha la facoltà di accettare eventuali richieste di affiliazione (senza che venga acquisita la qualifica di “Socio” intesa ai sensi del precedente articolo) da parte di organismi o istituzioni, ufficialmente costituite con atto notarile e con valenza Nazionale, che abbiano fra i loro scopi statutari prevalenti lo studio delle Malattie del Metabolismo minerale e che si impegnino formalmente a concorrere al raggiungimento degli scopi statutari della SIOMMMS attraverso l’organizzazione concordata di convegni, gruppi di studi, progetti di ricerca.
  2. Lo status di Società affiliata, che deve essere conferito e può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo della SIOMMMS, non conferisce alcun diritto di interferenza con le decisioni assunte dagli organi statutari della SIOMMMS.

 

Articolo 5. Diritti e doveri dei Soci

  1. L’appartenenza alla SIOMMMS ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto e delle risoluzioni deliberate dagli organi associativi.
  2. I Soci Ordinari iscritti alla Società da almeno 1 (uno) anno e in regola con il pagamento delle quote associative possono essere eleggibili per le cariche sociali, hanno diritto al voto e possono usufruire dei diritti e dei vantaggi derivanti dalla iscrizione alla Società (partecipazione a corsi ed eventi organizzati dalla SIOMMMS, possibilità di concorrere ai premi istituiti dalla Società, entrare a far parte dei Centri affiliati da Soci SIOMMMS).
  3. É dovere dei Soci Ordinari assolvere al pagamento annuale della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale. Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
  4. I Soci cessano di appartenere alla Associazione per spontanee dimissioni, per decesso o a seguito di morosità di almeno 3 (tre) anni.
  5. La perdita della qualifica di Socio per qualsiasi motivo viene assunta mediante delibera del Consiglio Direttivo, e non attribuisce alcun diritto a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate confermando espressamente la volontarietà di tali versamenti come già sopra esposta.

La perdita di qualifica di Socio fa decadere da ogni eventuale carica o incarico nell’Associazione.

 

Articolo 6. Organi dell’Associazione

  • Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea Generale dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente

d) Il Presidente Eletto

e) Il Segretario Generale/ Tesoriere

f) Le Commissioni permanenti

g) Il Comitato Scientifico per la Ricerca

h) Il Collegio dei Probiviri

i) I Coordinatori regionali

  • È esclusa la retribuzione delle cariche sociali. Qualsiasi carica societaria potrà essere assunta da un Socio solo se in regola con il pagamento della quota associativa.

 

Articolo 7. L’Assemblea Generale dei Soci

  • L’Assemblea Generale Ordinaria è costituita dai Soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, e dai Soci Onorari ed è convocata annualmente per iscritto inviato anche a mezzo e-mail e pubblicazione sul sito web dell’Associazione nella sezione dedicata ai Soci, dal Presidente dell’Associazione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Essa è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più 1 (uno) dei Soci Ordinari, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti.
  • Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante delega rilasciata ad altro Socio, il quale non potrà essere latore di non più di 2 (due) deleghe.
  • L’Assemblea Generale ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

a) elegge i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall’articolo 9;

b) discute ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo unitamente ai documenti

che li compongono;

c) delibera sugli argomenti dei quali, almeno 8 giorni prima della riunione, sia stata richiesta

l’iscrizione all’ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci Ordinari;

d) approva l’ammontare della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo;

e) apporta modifiche allo Statuto sociale secondo quanto previsto dal successivo articolo 16;

f) delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione;

g) elegge il Collegio dei Probiviri.

  • L’Assemblea si riunisce almeno 1 (una) volta all’anno per l’approvazione del bilancio e per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. Può essere altresì convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo oppure di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci Ordinari.
  • L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Al di fuori dei casi espressamente previsti agli artt. 16 e 17 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
  • L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in assenza dal Presidente Eletto o dal consigliere più anziano presente.
  • La votazione per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ha luogo a scrutinio segreto; le votazioni sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno si fanno a scrutinio palese, salvo diversa deliberazione assunta dall’Assemblea stessa. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Generale e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

Articolo 8. Presidente. Presidente Eletto

  1. I Componenti del Consiglio Direttivo eleggono a maggioranza a scrutinio segreto e tra i Consiglieri eletti il Presidente Eletto dell’Associazione. Il Presidente eletto subentra automaticamente nella carica di Presidente al termine del biennio successivo alla sua elezione.
  2. Il Presidente resta in carica per 2 (due) anni prendendo e terminando servizio al termine del Congresso Nazionale. Il Presidente rappresenta legalmente la Società, presiede le riunioni dell’Assemblea Generale dei Soci e quelle del Consiglio Direttivo e svolge tutti i compiti dei quali venga investito dal Consiglio stesso. Ha facoltà di nominare un Segretario alla Presidenza, che ha funzioni di assistenza al Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. 
  3. Il Presidente, alla scadenza naturale del suo mandato, o in caso di dimissioni, non potrà assumere la carica di Presidente per il mandato successivo. L’incarico di Presidente non può comunque superare il numero complessivo di 3 (tre) mandati
  4. Il Presidente Eletto sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di suo impedimento. La carica di Presidente Eletto ha durata biennale.
  5. Al Presidente ed al Presidente Eletto si applica l’art. 9 dello Statuto, per quanto riguarda le situazioni di conflitto di interesse. Inoltre, Il Presidente ed il Presidente eletto non possono assumere contemporaneamente la carica di membro del consiglio direttivo (o consiglio di amministrazione) in altre società scientifiche italiane, il cui elenco è depositato presso il Ministero della salute. Non possono far parte del consiglio direttivo di SIOMMMS i presidenti, i presidenti eletti e i vicepresidenti di altre società scientifiche, il cui elenco è depositato presso il Ministero della salute.

 

Articolo 9. Il Consiglio Direttivo

  • Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le finalità della Società secondo gli scopi indicati nell’articolo 2 ed in base agli orientamenti indicati dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è composto:

a) dal Presidente dell’Associazione;

b) dal Presidente Eletto;

c) dal Segretario Generale/ Tesoriere;

d) dai Consiglieri Eletti.

  • Ogni 2 (due) anni vengono eletti tra gli aventi diritto 6 (sei) Consiglieri che rimangono in carica 4 (quattro) anni (mandato quadriennale). Per mandato annuale del Consiglio Direttivo si intende il lasso di tempo intercorrente tra 2 (due)Assemblee ordinarie annuali. 
  • I votanti possono esprimere un massimo di 4 (quattro) quattro preferenze nell’ambito di una lista redatta dal Segretario Generale fra i Soci che intendono candidarsi. Questi devono far pervenire per via telematica la propria candidatura corredata da un breve curriculum al Segretario Generale almeno 2 (due) mesi prima della data prevista per l’elezione. Non saranno accettate le candidature dei soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.
  • L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene di norma mediante un sistema di voto elettronico a scrutinio segreto, con le modalità dettata da apposito Regolamento che garantisca la segretezza, l’unicità e l’irripetibilità del voto, la verifica della votazione ed il risultato.
  • Qualora un Consigliere venga a cessare dalla carica prima della scadenza naturale, viene chiamato a succedergli, acquisendone l’anzianità, il Socio che tra i non eletti abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di eletti, faranno parte del Consiglio Direttivo coloro che hanno maturato una maggiore anzianità come Soci SIOMMMS. Qualora queste modalità di sostituzione non potessero trovare applicazione, sarà indetta immediatamente l’Assemblea al fine di sostituire i componenti mancanti del Consiglio Direttivo.
  • I Consiglieri eletti non possono presentare la loro candidatura per la successiva elezione del Consiglio Direttivo, sia nel caso di cessazione dell’incarico per decorso del termine quadriennale sia nel caso di dimissioni anticipate, sia nel caso di revoca da parte dell’Assemblea.
  • All’atto dell’assunzione del loro mandato, i Consiglieri non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la Società. In ogni caso, qualora durante l’esercizio del loro incarico dovesse emergere una specifica situazione di conflitto di interessi, i Consiglieri sono tenuti a dichiararla e a regolare il conflitto insorto, astenendosi dal compimento di atti o attività anche solo potenzialmente lesivi o dannosi per la Società.
  • Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) convocare l’Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci attraverso il Presidente;

b) studiare tutte le iniziative atte a rendere maggiormente vitale l’Associazione e proporle all’Assemblea Generale dei Soci; eventuali proposte di modifica di statuto, di cui all’articolo 16, saranno portate a conoscenza dei Soci almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea in cui verranno esaminate;

c) portare a compimento tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che per Legge o per lo Statuto sociale competono all’Assemblea Generale dei Soci. Tenere l’amministrazione sociale rendendone conto ogni anno all’Assemblea Generale dei Soci adottando il bilancio predisposto dal Tesoriere;

d) nominare o revocare Commissioni, che devono rendere conto al Consiglio Direttivo, di cui 5 (cinque) permanenti: la Commissione scientifica, la Commissione Formazione e Editoria, la Commissione per le Linee guida, la Commissione Comunicazione e Servizi a Soci, la Commissione Giovani; 

e) istituire altre Commissioni, non aventi carattere permanente, la cui promozione venga ritenuta utile per lo svolgimento delle attività e degli scopi statutari;

f) designare i componenti del Comitato scientifico per la Ricerca; 

g) deliberare sull’ammissione di nuovi Soci, previa valutazione della Commissione scientifica. Proporre, con decisione presa all’unanimità, la qualifica di Socio onorario;

h) stabilire la sede, la data del Congresso annuale della Società per i successivi 2 anni con attenzione all’alternanza geografica; 

i) approvare le iniziative e le proposte della Commissione Scientifica e del Comitato Scientifico per la Ricerca;

l) nominare i Coordinatori o Rappresentanti regionali, ai sensi delle disposizioni vigenti riguardanti le società scientifiche, il cui funzionamento può essere oggetto di un apposito Regolamento;  

m) attivare eventuali Gruppi di Studio, anche su proposta di almeno 30 (trenta) Soci Ordinari, identificando tra i componenti un Coordinatore che può partecipare su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Consiglio Direttivo può assegnare ai Gruppi di Studio un finanziamento della durata massima di tre anni, rinnovabile. L’erogazione della quota annuale è subordinata alla verifica da parte del Consiglio Direttivo dei risultati conseguiti;

n) proporre modifiche Statutarie da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

o) nominare, su proposta del Presidente, il Collegio dei Probiviri;

p) stabilire l’ammontare della quota associativa annua;

q) nominare il Presidente Eletto ed il Segretario Generale/Tesoriere;

r) compiere tutti gli atti e le attività che in base al vigente Statuto sono attribuiti alla loro competenza.

  • Il Consiglio Direttivo è convocato con 8 (otto) giorni di anticipo dal Segretario Generale mediante lettera scritta, facsimile, e-mail o sms con ricevuta di invio.
  • Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i 2/3 (due terzi) del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l’anno per l’adozione del bilancio.
  • Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà quello del Presidente.
  • Le adunanze del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.
  • L’avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all’ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario.
  • Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Generale e sottoscritto dal Presidente.
  • Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

 

Articolo 10. Segretario Generale /Tesoriere

  1. I Componenti del Consiglio Direttivo eleggono a maggioranza, con scrutinio segreto, e nel loro ambito il Segretario Generale/Tesoriere che dura in carica 2 (due) anni rinnovabili una sola volta. Il Segretario Generale segue l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente; insieme al Presidente partecipa di diritto alle Commissioni della Società; provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri sociali; ha il compito di svolgere tutte le pratiche relative alla Società stessa; convoca con almeno 8 giorni di anticipo il Consiglio Direttivo.
  2. In caso di necessità alcune decisioni del Consiglio Direttivo possono essere ratificate dal Segretario Generale e trasmesse per via telematica. Il Segretario Generale/Tesoriere gestisce i fondi della Società secondo le direttive del Consiglio e prepara il bilancio da sottoporre all’adozione del Consiglio Direttivo ed alla approvazione dell’Assemblea.
  3. Il Segretario Generale/Tesoriere provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della SIOMMMS dei bilanci preventivi e consuntivi e degli incarichi retribuiti.
  4. Il Segretario Generale/Tesoriere per la sua attività può avvalersi di consulenze professionali esterne.

 

Articolo 11. Commissioni permanenti

  1. Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti: la Commissione Scientifica, la Commissione Formazione ed Editoria, la Commissione per le Linee guida, la Commissione Comunicazione e Servici ai Soci;  la Commissione Giovani.
  2. Sono compiti della Commissione Scientifica: la stesura del programma del Congresso nazionale; l’organizzazione e gestione dei premi di ricerca; la programmazione dei Convegni macroregionali, anche in collaborazione con altre Commissioni; la valutazione delle proposte dei Gruppi di studio; la programmazione di eventuali attività connesse all’ECM anche previa istituzione di un Comitato ad hoc; lo svolgimento delle attività previste dal vigente Statuto.
  3. Sono compiti della Commissione Formazione e Editoria: l’ideazione di FAD e Webinar; l’ideazione delle tematiche, la revisione degli articoli e la loro pubblicazione sulla rivista SIOMMMS Update; la disseminazione e pubblicazioni di abstract del Congresso nazionale su riviste scientifiche; 
  4. Sono compiti della Commissione per le Linee guida: l’identificazione delle tematiche che necessitino di sistematizzazione di Protocolli e Linee Guida; la redazione di Linee Guida sulle tematiche identificate secondo la metodologia adeguata (ad esempio Delphy); la promozione della pubblicazione delle Linee Guida su riviste specializzate e alla loro divulgazione in ambito medico.
  5. Sono compiti della la Commissione Comunicazione e Servizi a Soci: l’ideazione di iniziative per l’aggiornamento periodico dei Soci (in collaborazione con la Commissione Formazione e Editoria); l’attività di informazione ai Soci mediante i social networks delle iniziative della Società; il rinvenimento dei dati della letteratura scientifica che meritino di essere portati a conoscenza dei Soci (in collaborazione con la Commissione Formazione e Editoria); lo sviluppo di surveys che consentano di acquisire il parere dei Soci sulle tematiche connesse all’attività della Società; la verifica del regolare funzionamento del Sito web e la necessità di eventuali modifiche.
  6. Sono compiti della Commissione Giovani: l’identificazione delle problematiche riguardanti i giovani clinici e/o ricercatori in ambito dell’Osteoporosi e delle Malattie Metaboliche dell’Osso; l’organizzazione del Simposio Giovani nell’ambito del Congresso Nazionale e degli eventuali Congressi Macroregionali (in collaborazione con la Commissione Scientifica); l’organizzare di attività del Gruppo YES secondo il Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. Sono considerati “giovani” gli associati fino ai 40 anni di età; il giorno del compimento del quarantesimo anno di età, l’iscritto perde la qualifica componente della Commissione Giovani.
  7. Ciascuna Commissione permanente è formata da un numero di iscritti variabile da 6 (sei) a 12 (dodici), nominati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo sostituisce 1 (uno) o più membri delle Commissioni permanenti in caso di dimissioni degli stessi durante il loro mandato.
  8. Le Commissioni permanenti restano in carica per 2 (due) anni, seguendo il mandato Presidenziale.
  9. Le Commissioni permanenti nominano, al loro interno, un Coordinatore, che resta in carica per tutta la durata della durata delle Commissioni.
  10. Le Commissioni permanenti si riuniscono almeno tre volte all’anno.
  11. Ai fini della validità delle riunioni delle Commissioni permanenti è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le Commissioni permanenti deliberano con il voto della maggioranza dei presenti.
  12. I quorum previsti dal precedente comma non si applicano quando le Commissioni siano convocate per svolgere attività che non comportino una deliberazione (ad esempio, incontri di ricerca, di studio, di approfondimento, di consultazione).
  13. Le Commissioni permanenti sono tenute, ogni anno, a rendere al Consiglio Direttivo almeno una relazione delle loro attività.
  14. Le Commissioni conservano un apposito registro delle riunioni, redatto al Coordinatore o da persona da lui incaricata.
  15. In caso di accertata inattività di una Commissione permanente, lo stesso Consiglio Direttivo potrà revocare tutti i componenti della Commissione, riservandosi l’incarico di assicurare lo svolgimento delle attività della Commissione, nell’anno di revoca dell’incarico, anche attraverso l’ausilio di singoli iscritti, individuati previo parere della Commissione Scientifica e del Comitato Scientifico.
  16. Ciascuna Commissione permanente può essere oggetto di uno specifico Regolamento, emanato dal Consiglio Direttivo, anche in deroga a quanto stabilito dal presente articolo. È pero inderogabile la regola statutaria, prevista da questo articolo, sulla durata delle Commissioni permanenti. 
  17. Il Consiglio Direttivo potrà istituire altre Commissioni, non aventi carattere permanente, la cui promozione venga ritenuta utile per lo svolgimento delle attività e degli scopi statutari. Alle Commissione non permanenti si applicano le norme previste da questo articolo per le Commissioni permanenti, salva l’adozione di un Regolamento specifico emanato dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 12. Comitato Scientifico per la Ricerca

  1. Il Comitato Scientifico per la Ricerca (di seguito: il Comitato Scientifico) è formato da Soci SIOMMMS che svolgano attività di ricerca scientifica ed abbiano un curriculum vitae adeguato.
  2. Il Comitato Scientifico è costituito da almeno 15 (quindici) Soci SIOMMMS (equamente distribuiti tra ricercatori di base e clinici) designati dal Consiglio Direttivo.
  3. Il Comitato Scientifico dura in carica 2 anni. I suoi componenti sono rieleggibili per il mandato biennale successivo.
  4. Il Comitato Scientifico è guidato da un Coordinatore nominato al suo interno dal Comitato stesso.
  5. Il Comitato Scientifico svolge le seguenti attività:

 – propone progetti di Ricerca; 

-verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;

– propone Borse di studio per la Ricerca per Ricercatori meritevoli; 

– organizza la “Giornata annuale SIOMMMS per la Ricerca Scientifica”.

7. Con apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo è disciplinato il funzionamento del Comitato Scientifico.

 

 

Articolo 13. Collegio dei Probiviri

  • Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da un supplente, eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.
  • Qualora un componente del Collegio dei Probiviri decada per dimissioni o decesso verrà sostituito dal componente supplente. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

a) controllare il rispetto dello statuto da parte di ciascun Socio;

b) controllare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;

c) comporre i dissidi che possono insorgere tra i Soci.

  • La durata in carica del Collegio dei Probiviri è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di 2 (due) mandati.

 

Art. 14 Coordinatori regionali

  1. Il Consiglio Direttivo designa, anche dietro presentazione spontanea di candidature di iscritti appartenenti ad una determinata regione italiana, il Coordinatore regionale ed il Vice-Coordinatore regionale. 
  2. Il Vice-Coordinatore regionale collabora con il Coordinatore regionale e farà le sue veci in caso di assenza o impossibilità temporanea del Coordinatore ad attendere i propri compiti. 
  3. Il Coordinatore regionale ha il compito di organizzare almeno1 (uno) Convegno Regionale ogni 2 (due) anni o in associazione con altra Regione confinante ed inoltre di favorire la diffusione delle finalità della Società in ambito regionale, anche promuovendo altri incontri, dibattiti e seminari di studio. Può presentare opinioni e pareri al Consiglio Direttivo, il quale ha la facoltà di invitare il Coordinatore a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio.
  4. La SIOMMMS ha la facoltà di concedere finanziamenti al Coordinatore regionale al fine realizzare, a livello regionale, alcune delle finalità statutarie. 
  5. Il Coordinatore regionale resta in carica 4 anni. Alla cessazione dell’incarico del Coordinatore regionale, per scadenza del mandato o per dimissioni anticipate o per revoca da parte del Consiglio Direttivo, il Vice-Coordinatore regionale subentra con il ruolo di Coordinatore regionale per la durata di 4 anni.
  6. Il Coordinatore regionale può rappresentare anche più regioni (aggregazioni macroregionali).
  7. Il Consiglio Direttivo può, con apposito Regolamento, definire ulteriormente i compiti e le funzioni del Coordinatore regionale.

 

Articolo 15. Esercizio sociale e bilancio

  1. L’anno sociale ed esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. L’Associazione, in relazione all’attività complessivamente svolta, è tenuta secondo obblighi di legge a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni realizzate in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
  3. Detto documento, denominato “bilancio”, dovrà essere redatto dal Segretario Generale/Tesoriere, adottato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea successiva alla chiusura dell’esercizio sociale. Copia del rendiconto/bilancio deve essere messo a disposizione di tutti i Soci insieme alla convocazione dell’Assemblea che ne aveva all’ordine del giorno l’approvazione.

 

Articolo 16. Modifiche Statutarie

  1. Le modifiche al presente Statuto sociale possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, o da non meno di 1/5 (un quinto) dei soci ordinari. Il Consiglio comunicherà il testo delle modifiche proposte a tutti i Soci almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea, unitamente alla convocazione della stessa. L’Assemblea può considerarsi valida se è presente almeno 1/4 (un quarto) dei Soci Ordinari. Le modifiche sono approvate a maggioranza dei presenti.
  2. In sede assembleare di adozione del nuovo testo di statuto, eventuali modifiche condivise ed emergenti dalla discussione relativamente ai soli punti inseriti nell’ordine del giorno, potranno essere recepite seduta stante e senza la tempistica di cui ai commi precedenti, se adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti almeno pari ad 1/4 (un quarto) dei Soci Ordinari.
  3. Resta tuttavia inteso che potranno essere discusse, condivise e votate soltanto le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo, o da non meno di 1/5 (un quinto) dei Soci ordinari, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell’Assemblea nella quale verranno discusse. Non potranno essere pertanto discusse e votate eventuali proposte e/o modifiche non all’ordine del giorno. Le modifiche dello Statuto potranno essere approvate anche in assenza del Notaio con la delega al Segretario Generale di depositare presso il Notaio le modifiche approvate.

 

Articolo 17. Scioglimento dell’Associazione

  1. La SIOMMMS è costituita a tempo illimitato. L’Associazione può essere sciolta per decisione dell’Assemblea con una maggioranza dei tre quarti dei presenti e votanti. L’Assemblea può considerarsi valida se è presente almeno 1/4 (un quarto) dei Soci Ordinari. In tale caso l’Assemblea procederà alla nomina di 1 (uno) o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e devoluzione delle eventuali attività. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dello scioglimento.

 

Articolo 18. Clausola compromissoria

  1. Tutte le controversie sociali tra i Soci e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri eletti dall’Assemblea; essi giudicheranno “ex bono et aequo’ senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
  2. Qualora infruttuosamente esperita dinnanzi al Collegio dei Probiviri, ogni controversia avente ad oggetto rapporti associativi, l’applicazione e l’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro gli associati, da o contro l’Associazione, da o contro i consiglieri, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio della città ove ha sede legale l’Associazione.
  3. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, tali controversie saranno risolte saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l’Associazione. L’organo arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l’Associazione. In ogni caso i tre arbitri decideranno secondo diritto e in via rituale.

 

Articolo 19. Norma Generale

  1. I legali rappresentanti e gli amministratori della SIOMMMS dovranno dichiarare di non avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

Norma transitoria

  1. Fino alle nomine adottate ai sensi dello Statuto modificato, restano in carica nelle loro funzioni i Coordinatori ed i Vice-Coordinatori nominati dal Consiglio Direttivo; 
  2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Direttivo è chiamato ad emanare un Regolamento per il funzionamento del Comitato Scientifico per la Ricerca.